Circolari

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verifiche periodiche delle attrezzature: soggetti abilitati e modalità di effettuazione – Valori minimi di esposizione professionale – Cartella sanitaria e di rischio.
Circolare n° 39/2012 » 03.10.2012
Si evidenziano di seguito alcune novità in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recate da recenti provvedimenti ministeriali come di seguito specificato.
VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE
Facendo seguito alla circolare FISE del 20 giugno 2012 n. 28, evidenziamo la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:
“Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche”, pubblicato con Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2012 (allegato) pubblicato in GU n. 223 del 24-9-2012.
L'elenco riporta la ragione sociale, l'indirizzo, la regione di riferimento delle aziende che possono effettuare le verifiche di cui all’art. 71 del Dlgs 81/2008 e la tipologia di attrezzatura per la quale possono effettuare i controlli. L’elenco sostituisce i precedenti elenchi di cui ai Decreti Dirigenziali del 30 luglio 2012 e del 21 maggio 2012.
“Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche”
Con la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 (allegata), il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti, rispetto alla sua precedente n. 11 del 25 maggio 2012, sull’applicazione del DM 11 aprile 2011, con particolare riferimento all’esclusione di alcune attrezzature dal regime del decreto.
Di seguito, si riporta un dettaglio dei punti essenziali della circolare:
Modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima: in un’ottica di semplificazione, la circolare prevede la possibilità di fare una richiesta cumulativa di verifica per diverse attrezzature, precisando, per ogni attrezzatura, la data effettiva di richiesta della verifica, in relazione alla scadenza della relativa periodicità. In questo caso, ovviamente, i 30 giorni richiesti dalla norma, decorreranno a partire dalla data di richieste di verifica specificata per ogni attrezzatura.
Applicabilità dell’art. 26 del Dlgs 81/2008: la circolare chiarisce che le attività di verifica periodica si devono intendere come “servizi di natura intellettuale” e non sono, quindi, soggette alle disposizioni relative alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi (comma 3 dell’art. 26 citato).
Attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso: la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.
Generatori di calore per impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW e serbatoi di GPL: viene chiarito che queste attrezzature, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non rientrano nell’ambito di applicazione del DM 11 aprile 2011. In particolare, in questa ipotesi, sono esclusi dal regime del decreto le centrali termiche installate ad esempio nei condomini e i serbatoi di GPL, ad uso domestico, in quanto già regolamentati da altri provvedimenti.
Sistemi di movimentazione e sospensione allestimenti scenici: si precisa l’esonero dalle verifiche di questa tipologia di attrezzature comunemente denominate “macchine speciali composte da tiri elettrici ad uno o più funi” in quanto non rientranti nella definizione di “apparecchio di sollevamento” e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione del decreto. A tali attrezzature si applicano comunque gli obblighi previsti dall’art. 71 del Dlgs 81/2008, commi 4 e 8.
Ponti sollevatori per veicoli: anche questa tipologia di attrezzature è esonerata dalle verifiche, in quanto non rientrante nella definizione di “apparecchio di sollevamento”.
Carrelli commissionatori: la circolare esclude queste attrezzature da quelle soggette a verifiche periodiche (all. VII del DLgs 81/08), in quanto non destinate a sollevare persone in quota, ma piuttosto a trasportare e movimentare materiali in quota. Qualora, in caso contrario, sia possibile utilizzare l’attrezzatura per svolgere anche lavori in quota, secondo le indicazioni del fabbricante, l’attrezzatura rientra nel campo di applicazione del decreto.
Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività: la circolare precisa che anche i periodi di inattività delle attrezzature vanno computati nel calcolo della periodicità delle verifiche. Qualora un attrezzatura non venga utilizzata e siano trascorsi i termini previsti dall’allegato VII del Dlgs 81/08, si dovrà chiedere la verifica prima di un nuovo utilizzo dell’attrezzatura stessa.
Spostamento attrezzature di lavoro: il datore di lavoro, che abbia già inviato la richiesta di verifica periodica ed abbia poi necessità di spostare un’attrezzatura, dovrà comunicare lo spostamento al soggetto cui ha richiesto la verifica e inviare una nuova richiesta all’INAIL o all’ASL del territorio in cui utilizzerà l’attrezzatura. Per le attrezzature in pressione vale quanto previsto dalla legislazione in materia.
Raccordo con la disciplina previgente al DM 11 aprile 2012: la circolare individua alcune procedure operative da utilizzare per effettuare le verifiche periodiche, distinguendo tra attrezzature marcate CE e non marcate CE.
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Il 6 agosto 2012 è stato firmato il Decreto interministeriale (allegato) con il quale viene definito il terzo elenco dei valori limite di esposizione professionale (in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2012).
Il decreto (in attuazione della direttiva 2009/161/UE) modifica il Dlgs 81/2008, sostituendo integralmente l'allegato XXXVIII relativo ai valori limite di esposizione professionale.
Si richiama l’attenzione, quindi, sul fatto che il datore di lavoro, nella valutazione del rischio “chimico” (art. 223 del Dlgs 81/08), dovrà prendere in considerazione, tra l’altro, i nuovi valori limite di esposizione professionale, relativi alle sostanze ora introdotte nell’elenco.
CONTENUTI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI AGGRETATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (allegato) che definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B del Dlgs 81/2008, relativamente alla cartella sanitaria e di rischio ed ai contenuti e alle modalità di trasmissione delle informazioni sanitarie da parte del medico competente al servizio sanitario nazionale (art. 40 Dlgs 81/2008).
Nel merito, il decreto declina i nuovi contenuti della cartella sanitaria (allegato 3A del Dlgs 81/2008), che deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente, per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Per quanto riguarda, invece, la trasmissione telematica al Servizio Sanitario Nazionale dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori, da parte del medico competente, evidenziamo che il decreto prevede un periodo si sperimentazione. L’obbligo di trasmissione, quindi, va adempiuto, per il solo 2013, entro il 30 giugno (per questo primo invio eccezionalmente l’inadempimento non è soggetto a sanzione). Successivamente i dati dovranno essere trasmessi entro il primo trimestre dell’anno (pena l’applicazione delle sanzioni di legge).
Cordiali saluti.
» Firma Giancarlo Cipullo Responsabile Area Lavoro e Sicurezza | Autore RU» Carta intestata
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